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Statuto
dell'Associazione di Promozione Sociale Valeria
1. Costituzione
E’ costituita
l'associazione di promozione sociale denominata “Associazione
di Promozione Sociale Valeria" con sigla “Associazione
Valeria”.
2. Sede
L'associazione
ha sede legale in Milano, Viale Majno n. 3. L'istituzione di
eventuali articolazioni territoriali sarà disciplinata da un
regolamento.
3. Scopo e oggetto
L'associazione
non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue scopi di utilità
sociale a favore dei soci o di terzi, nel pieno rispetto della
libertà e dignità dei soci, per il tramite di attività ad alto
contenuto sociale, civile e culturale. In particolare
l’associazione si propone di sistematizzare una serie di
strumenti di informazione, di orientamento e di
sensibilizzazione in relazione alla tematica del
maltrattamento minorile e al connesso disagio sociale
rivolgendosi sia ai minori e/o loro familiari, che ad
operatori del settore, quali ad esempio: enti pubblici e/o
locali, insegnanti, educatori, formatori, operatori sociali,
avvocati, operatori del diritto, famigliari affidatari e/o
adottivi, curatori e tutori di minori, collocandosi in ambito
intermedio fra le varie parti, al fine di orientare le stessa
ad una visione globale delle problematiche generantesi e
mirando alla massima efficacia in termini di prevenzione della
casistica del maltrattamento minorile e alla tutela ottimale
dei diritti dei minori interessati. A titolo esemplificativo,
ma non esaustivo, l’associazione per il raggiungimento dei
suoi scopi potrà: assistere operatori che si trovino a dovere
/ volere segnalare alle competenti autorità, casi di disagio
di minori; effettuare attività di ricerca e documentazione,
indirizzare in merito alle professionalità più idonee in
relazione a casistiche di disagio minorile, promuovere
seminari, conferenze, incontri di sensibilizzazione, attività
di formazione extra – scolastica della persona in relazione
alle tematiche istituzionali.
L'associazione
può svolgere tutte le attività connesse, strumentali ed
accessorie a quella principale, in quanto integrative della
stessa, rimanendo tuttavia espressamente esclusa, dagli ambiti
ideali ed operativi dell’associazione, la tutela degli
interessi economici dei soci.
Per il
perseguimento dei fini istituzionali l’associazione si avvale
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,
libera e gratuita dai propri soci, tuttavia, in caso di
particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo
a propri soci.
4. Durata
La durata
dell'associazione è a tempo indeterminato.
5. Patrimonio dell'associazione
Il patrimonio
dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che
pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, dalle
elargizioni e dai contributi provenienti da chiunque, dalle
liberalità ricevute e dagli avanzi di gestione.
Gli eventuali
versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto.
Per il
perseguimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle
seguenti entrate:
-
quote e contributi
dei soci;
-
eredità,
contributi e liberalità;
-
contributi dello
Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini
statutari;
-
contributi
dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
-
entrate derivanti
da prestazioni di servizi convenzionati;
-
proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura
commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera
ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
-
erogazioni
liberali dei soci e dei terzi;
-
entrate derivanti
da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
-
altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di
promozione sociale;
-
avanzi di gestione
e eventuali utili conseguiti nell'esercizio della propria
attività;
Il Consiglio
direttivo stabilisce entro il 30 novembre dell'esercizio
precedente la quota annuale di versamento a titolo di quota
associativa a carico di tutti i soci, con possibilità di
differenziazione con riferimento ai soci persone giuridiche o
assimilati e ai soci sostenitori. I versamenti a titolo di
quota associativa sono a fondo perduto.
Il versamento
della quota associativa non crea altri diritti di
partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter
vivos che mortis causa, né per successione a titolo
universale, né per successione a titolo particolare. La quota
associativa non è rivalutabile.
In nessun caso
può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di
versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di
quote associative.
L'adesione
all'associazione non comporta ulteriori obblighi di
finanziamento in aggiunta alla quota associativa. Non è
comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti
ulteriori a qualsiasi titolo purché essi non costituiscano una
forma di distribuzione indiretta di utili secondo quanto
previsto dall'articolo successivo.
6. Divieto di distribuzione degli avanzi
di gestione e degli utili
All'associazione
è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Gli utili o gli
avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
7. Soci dell'associazione
Fanno parte
dell'associazione:
-
i soci ordinari;
-
i soci persone
giuridiche o assimilate;
-
i soci
sostenitori.
Ad ogni fine i
termini socio e associato sono sinonimi. Possono essere soci
ordinari tutti coloro che manifestano di condividere gli scopi
culturali ed educativi del presente statuto ed intendono
operare al fine del raggiungimento delle finalità associative.
Sono soci
persone giuridiche o assimilate gli enti e/o organizzazioni, i
quali nei propri statuti o atti costitutivi prevedono scopi
analoghi, affini o connessi a quelli dell’associazione.
Sono soci
sostenitori coloro che effettuano versamenti al patrimonio
dell'associazione ritenuti di particolare rilevanza dal
Consiglio direttivo.
L'adesione
all'associazione è a tempo indeterminato e comporta
l’uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico dei soci. Ogni
socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi
direttivi e delle cariche associative dell’associazione.
8. Ammissioni,
recesso ed esclusione dei soci
L’ordinamento
interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia
e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Coloro che
intendono aderire all'associazione devono inoltrare domanda in
forma scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo
provvede in ordine alle domande ricevute nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento sulla base dei requisiti
morali e di onorabilità nonché dell'interesse manifestato dal
richiedente in relazione ai fini dell’associazione; in assenza
di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta.
I soci possono
in qualsiasi momento recedere dall'associazione con
dichiarazione inviata al Consiglio Direttivo; il recesso ha
effetto al termine dell'anno solare in corso.
In presenza di
gravi inadempienze i soci possono essere esclusi
dall'associazione con deliberazione motivata dei Consiglio
direttivo, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve
essere indicato il motivo dell'esclusione ed il termine a
partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di
esclusione. Costituisce grave inadempienza il mancato
pagamento delle quota associativa annuale così come deliberata
annualmente dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il socio
non condivida i motivi dell'esclusione può adire l'arbitrato
previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia
della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia
dell'arbitro.
E' fatto divieto
ai soci di rivalutare o cedere inter vivos, anche a titolo
gratuito, la quota associativa.
9. Diritti e
obblighi dei soci
I soci hanno
diritto: di partecipare alle assemblee (se in regola con il
pagamento della quota associativa) e di votare; di conoscere i
programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi
associativi; di partecipare alle attività promosse
dall’associazione; di usufruire dei servizi dell’associazione;
di formalizzare il proprio recesso in qualsiasi momento.
I soci sono
obbligati: a osservare le norme del presente statuto e le
delibere adottate dagli organi associativi; a pagare la quota
associativa; a mantenere un comportamento conforme alle
finalità dell’associazione; a svolgere le attività
preventivamente concordate.
10. Organi dell'associazione
Gli organi
dell'associazione sono:
-
l’Assemblea dei
soci;
-
il Consiglio
direttivo;
-
il Presidente
dell'associazione.
11. Retribuzione
Nessuna carica è
retribuita. Il Consiglio direttivo può stabilire il rimborso
delle spese sostenute e documentate dal Presidente e dagli
altri organi dell’associazione o dai soci eventualmente
incaricati di svolgere attività in nome e per conto
dell'associazione.
12. Comunicazioni
Ogni
comunicazione dell’associazione o dei suoi organi ai soci
verrà effettuata alternativamente secondo una delle seguenti
modalità:
·
affissione presso
la sede associativa;
·
spedizione ai soci
mediante lettera semplice;
·
posta elettronica
(per i soci muniti dei necessari supporti).
13. L'assemblea degli soci
L’assemblea è
composta da tutti i soci dell’associazione.
L'assemblea si
riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio per l’approvazione dei rendiconto
consuntivo.
L’assemblea
altresì:
-
delibera sugli
indirizzi generali dell'attività dell'associazione proposti
dal Consiglio direttivo;
-
elegge tra i soci
i membri del consiglio direttivo;
-
delibera sulle
modifiche al presente statuto;
-
approva i
regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita
associativa;
-
delibera sulle
proposte formulate dal Consiglio in ordine alla destinazione
degli avanzi di gestione e degli utili nonché dei fondi e
delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente
statuto;
-
delibera sullo
scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione nonché
sulla devoluzione del patrimonio esistente in coerenza con
quanto stabilito dall'articolo 19) del presente statuto.
14. Funzionamento dell'assemblea dei soci
L’assemblea è
convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure quando
ne facciano richiesta almeno due consiglieri o almeno un
decimo dei soci.
La data, l’ora e
il luogo dell’assemblea nonché l’ordine del giorno devono
essere comunicati ai soci secondo le modalità stabilite
dall'articolo 12), affiggendo la comunicazione o spedendo le
lettere o i documenti di posta elettronica almeno quindici
giorni prima della data fissata.
Le assemblee
sono valide con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la metà dei soci iscritti e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda
convocazione può avere luogo il giorno successivo alla prima.
Ogni socio ha
diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza semplice dei votanti, tuttavia per le
modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto occorrono la
presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti e per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Le delibere
dell’assemblea dei soci sono riportate sul libro delle
adunanze dell’assemblea e rimangono a disposizione dei soci
interessati presso la sede, previa richiesta scritta al
Presidente.
15. Il Consiglio direttivo
L’associazione è
amministrata da un Consiglio direttivo composto da due a
cinque membri, compreso il Presidente, che dura in carica tre
anni; i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Presidente è
membro di diritto del Consiglio direttivo.
I membri del
Consiglio direttivo sono eletti dall’assemblea tra i soci che
riporteranno il maggior numero di voti. Il Consiglio direttivo
si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno
e comunque almeno una volta ogni sei mesi. La convocazione,
con l’indicazione della data, dell'ora, del luogo e
dell'ordine del giorno, è comunicata ai membri quindici giorni
prima della data fissata nelle forme previste dall’articolo
12). Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà
più uno dei membri, compreso il Presidente. Sono comunque
valide le riunioni in cui siano presenti tutti i membri del
consiglio direttivo. Le deliberazioni si adottano a
maggioranza semplice.
Il Consiglio
direttivo può deliberare per corrispondenza, anche
elettronica.
Sono compiti del
Consiglio direttivo:
- formulare gli
indirizzi generali dell’attività dell'associazione e i
regolamenti interni da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea;
- accogliere o
meno le domande di adesione;
- predisporre le
relazioni da presentare all’assemblea sull’attività svolta;
- proporre
all’assemblea le modifiche del presente statuto;
- stabilire la
quota annuale di versamento a titolo di quota associativa ai
sensi dell’articolo 5) e del presente statuto;
- formulare
proposte per la destinazione degli utili e degli avanzi di
gestione in coerenza con le disposizioni del presente atto
istitutivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- approvare
annualmente il rendiconto consuntivo da sottoporre
all'assemblea.
16. Il Presidente
Il Presidente
dell’associazione è nominato dall’assemblea dei soci
contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio
direttivo. Egli dura in carica tre anni.
Al Presidente
spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi
anche in sede giudiziale.
Al Presidente
compete la realizzazione degli indirizzi generali
dell’attività dell'associazione sulla base delle direttive
indicate dall’assemblea e dal Consiglio direttivo, ai quali
riferisce in ordine all'attività compiuta.
Al Presidente
spetta l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi
eccezionali di necessità e di urgenza, tuttavia, egli può
anche compiere atti di straordinaria amministrazione,
provvedendo a convocare senza indugio il Consiglio direttivo
per la ratifica del suo operato.
Il Presidente
convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio direttivo, cura
l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon
andamento amministrativo dell’associazione, verifica
l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne
promuove la revisione allorquando se ne ravvisi la necessità.
Il Presidente
cura la redazione del rendiconto consuntivo, sottoponendolo
all'approvazione del Consiglio direttivo e, dopo la sua
approvazione, dell'assemblea, corredandoli di idonee relazioni
illustrative.
17. Libri e registri dell'associazione
L’associazione
tiene i libri delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio
direttivo, il registro degli soci, nonché tutti i libri
contabili previsti dalle norme fiscali e dalle norme civili in
materia di associazioni di promozione sociale.
18. Rendiconto economico – finanziario
L’esercizio
dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'associazione
deve convocare il Consiglio direttivo, al quale compete
l’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo
all'attività svolta nell’esercizio precedente, da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto,
redatto in qualunque forma purché conforme alle norme vigenti,
deve restare depositato presso la sede dell'associazione per i
quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per
l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivato
interesse alla consultazione.
I rendiconti
approvati devono essere tenuti e conservati a norma di legge e
sono disponibili per la visione da parte dei soci presso la
sede previa richiesta scritta al Presidente.
19. Scioglimento dell'associazione.
L’associazione
si scioglie per il raggiungimento dello scopo associativo, per
l’impossibilità di raggiungerlo, per il venire meno di tutti
gli associati o per delibera dell’assemblea.
In ipotesi di
scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà, nel caso
di esistenza di un patrimonio da liquidare, uno o più
liquidatori, determinandone i poteri e specificandone le
funzioni.
In ipotesi di
scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo
all’associazione di devolvere il patrimonio esistente a fini
di utilità sociale, ad altre associazioni con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
In nessun caso
può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di
versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di
quote associative.
20. Clausola compromissoria
Le controversie
riguardanti l’esecuzione o l’interpretazione del presente atto
costitutivo e che possano formare oggetto di compromesso
daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio
insindacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura. L’arbitro sarà scelto dì comune
accordo delle parti contendenti ed, in mancanza di accordo,
dal Presidente del Tribunale di Milano. Egli renderà il
proprio lodo entro novanta giorni dall’accettazione della
nomina.
21. Regime legale
Per tutto quanto non
disciplinato dal presente statuto valgono le norme in materia
di associazioni di promozione sociale previste dalla Legge 7
dicembre 2000 n. 383, le norme previste dal codice civile in
materia di associazioni, nonché le norme relative agli enti
non commerciali previste dalla normativa fiscale.
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