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Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale Valeria

1. Costituzione

E’ costituita l'associazione di promozione sociale denominata “Associazione di Promozione Sociale Valeria" con sigla “Associazione Valeria”.

2. Sede

L'associazione ha sede legale in Milano, Viale Majno n. 3. L'istituzione di eventuali articolazioni territoriali sarà disciplinata da un regolamento.

3. Scopo e oggetto

L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e persegue scopi di utilità sociale a favore dei soci o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci, per il tramite di attività ad alto contenuto sociale, civile e culturale. In particolare l’associazione si propone di sistematizzare una serie di strumenti di informazione, di orientamento e di sensibilizzazione in relazione alla tematica del maltrattamento minorile e al connesso disagio sociale rivolgendosi sia ai minori e/o loro familiari, che ad operatori del settore, quali ad esempio: enti pubblici e/o locali, insegnanti, educatori, formatori, operatori sociali, avvocati, operatori del diritto, famigliari affidatari e/o adottivi, curatori e tutori di minori, collocandosi in ambito intermedio fra le varie parti, al fine di orientare le stessa ad una visione globale delle problematiche generantesi e mirando alla massima efficacia in termini di prevenzione della casistica del maltrattamento minorile e alla tutela ottimale dei diritti dei minori interessati. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà: assistere operatori che si trovino a dovere / volere segnalare alle competenti autorità, casi di disagio di minori; effettuare attività di ricerca e documentazione, indirizzare in merito alle professionalità più idonee in relazione a casistiche di disagio minorile, promuovere seminari, conferenze, incontri di sensibilizzazione, attività di formazione extra – scolastica della persona in relazione alle tematiche istituzionali.

L'associazione può svolgere tutte le attività connesse, strumentali ed accessorie a quella principale, in quanto integrative della stessa, rimanendo tuttavia espressamente esclusa, dagli ambiti ideali ed operativi dell’associazione, la tutela degli interessi economici dei soci.

Per il perseguimento dei fini istituzionali l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci, tuttavia, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

4. Durata

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

5. Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e dai contributi provenienti da chiunque, dalle liberalità ricevute e dagli avanzi di gestione.

Gli eventuali versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

-          quote e contributi dei soci;

-          eredità, contributi e liberalità;

-          contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

-          contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

-          entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

-          proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

-          erogazioni liberali dei soci e dei terzi;

-          entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

-          altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;

-          avanzi di gestione e eventuali utili conseguiti nell'esercizio della propria attività;

Il Consiglio direttivo stabilisce entro il 30 novembre dell'esercizio precedente la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa a carico di tutti i soci, con possibilità di differenziazione con riferimento ai soci persone giuridiche o assimilati e ai soci sostenitori. I versamenti a titolo di quota associativa sono a fondo perduto.

Il versamento della quota associativa non crea altri diritti di partecipazione ed esclude la trasmissibilità a terzi sia inter vivos che mortis causa, né per successione a titolo universale, né per successione a titolo particolare. La quota associativa non è rivalutabile.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

L'adesione all'associazione non comporta ulteriori obblighi di finanziamento in aggiunta alla quota associativa. Non è comunque preclusa la facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori a qualsiasi titolo purché essi non costituiscano una forma di distribuzione indiretta di utili secondo quanto previsto dall'articolo successivo.

6. Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione e degli utili

All'associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

7. Soci dell'associazione

Fanno parte dell'associazione:

-          i soci ordinari;

-          i soci persone giuridiche o assimilate;

-          i soci sostenitori.

Ad ogni fine i termini socio e associato sono sinonimi. Possono essere soci ordinari tutti coloro che manifestano di condividere gli scopi culturali ed educativi del presente statuto ed intendono operare al fine del raggiungimento delle finalità associative.

Sono soci persone giuridiche o assimilate gli enti e/o organizzazioni, i quali nei propri statuti o atti costitutivi prevedono scopi analoghi, affini o connessi a quelli dell’associazione.

Sono soci sostenitori coloro che effettuano versamenti al patrimonio dell'associazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e comporta l’uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico dei soci. Ogni socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e delle cariche associative dell’associazione.

8. Ammissioni, recesso ed esclusione dei soci

L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Coloro che intendono aderire all'associazione devono inoltrare domanda in forma scritta al Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande ricevute nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento sulla base dei requisiti morali e di onorabilità nonché dell'interesse manifestato dal richiedente in relazione ai fini dell’associazione; in assenza di diniego nel termine predetto la domanda si intende accolta.

I soci possono in qualsiasi momento recedere dall'associazione con dichiarazione inviata al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto al termine dell'anno solare in corso.

In presenza di gravi inadempienze i soci possono essere esclusi dall'associazione con deliberazione motivata dei Consiglio direttivo, adottata a maggioranza assoluta, nella quale deve essere indicato il motivo dell'esclusione ed il termine a partire dal quale decorrono gli effetti del provvedimento di esclusione. Costituisce grave inadempienza il mancato pagamento delle quota associativa annuale così come deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il socio non condivida i motivi dell'esclusione può adire l'arbitrato previsto dal presente statuto; in tali ipotesi l'efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia dell'arbitro.

E' fatto divieto ai soci di rivalutare o cedere inter vivos, anche a titolo gratuito, la quota associativa.

9. Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto: di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare; di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi associativi; di partecipare alle attività promosse dall’associazione; di usufruire dei servizi dell’associazione; di formalizzare il proprio recesso in qualsiasi momento.

I soci sono obbligati: a osservare le norme del presente statuto e le delibere adottate dagli organi associativi; a pagare la quota associativa; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione; a svolgere le attività preventivamente concordate.

10. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

-          l’Assemblea dei soci;

-          il Consiglio direttivo;

-          il Presidente dell'associazione.

11. Retribuzione

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute e documentate dal Presidente e dagli altri organi dell’associazione o dai soci eventualmente incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'associazione.

12. Comunicazioni

Ogni comunicazione dell’associazione o dei suoi organi ai soci verrà effettuata alternativamente secondo una delle seguenti modalità:

·          affissione presso la sede associativa;

·          spedizione ai soci mediante lettera semplice;

·          posta elettronica (per i soci muniti dei necessari supporti).

13. L'assemblea degli soci

L’assemblea è composta da tutti i soci dell’associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l’approvazione dei rendiconto consuntivo.

L’assemblea altresì:

-          delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione proposti dal Consiglio direttivo;

-          elegge tra i soci i membri del consiglio direttivo;

-          delibera sulle modifiche al presente statuto;

-          approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento della vita associativa;

-          delibera sulle proposte formulate dal Consiglio in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione e degli utili nonché dei fondi e delle riserve in coerenza con le disposizioni del presente statuto;

-          delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione nonché sulla devoluzione del patrimonio esistente in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 19) del presente statuto.

14. Funzionamento dell'assemblea dei soci

L’assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o almeno un decimo dei soci.

La data, l’ora e il luogo dell’assemblea nonché l’ordine del giorno devono essere comunicati ai soci secondo le modalità stabilite dall'articolo 12), affiggendo la comunicazione o spedendo le lettere o i documenti di posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata.

Le assemblee sono valide con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo il giorno successivo alla prima.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, tuttavia per le modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere dell’assemblea dei soci sono riportate sul libro delle adunanze dell’assemblea e rimangono a disposizione dei soci interessati presso la sede, previa richiesta scritta al Presidente.

15. Il Consiglio direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da due a cinque membri, compreso il Presidente, che dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio direttivo sono eletti dall’assemblea tra i soci che riporteranno il maggior numero di voti. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni sei mesi. La convocazione, con l’indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno, è comunicata ai membri quindici giorni prima della data fissata nelle forme previste dall’articolo 12). Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il Presidente. Sono comunque valide le riunioni in cui siano presenti tutti i membri del consiglio direttivo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio direttivo può deliberare per corrispondenza, anche elettronica.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- formulare gli indirizzi generali dell’attività dell'associazione e i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- accogliere o meno le domande di adesione;

- predisporre le relazioni da presentare all’assemblea sull’attività svolta;

- proporre all’assemblea le modifiche del presente statuto;

- stabilire la quota annuale di versamento a titolo di quota associativa ai sensi dell’articolo 5) e del presente statuto;

- formulare proposte per la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione in coerenza con le disposizioni del presente atto istitutivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- approvare annualmente il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea.

16. Il Presidente

Il Presidente dell’associazione è nominato dall’assemblea dei soci contestualmente alla nomina dei membri del Consiglio direttivo. Egli dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi anche in sede giudiziale.

Al Presidente compete la realizzazione degli indirizzi generali dell’attività dell'associazione sulla base delle direttive indicate dall’assemblea e dal Consiglio direttivo, ai quali riferisce in ordine all'attività compiuta.

Al Presidente spetta l’ordinaria amministrazione dell’associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza, tuttavia, egli può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, provvedendo a convocare senza indugio il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti interni, ne promuove la revisione allorquando se ne ravvisi la necessità.

Il Presidente cura la redazione del rendiconto consuntivo, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio direttivo e, dopo la sua approvazione, dell'assemblea, corredandoli di idonee relazioni illustrative.

17. Libri e registri dell'associazione

L’associazione tiene i libri delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio direttivo, il registro degli soci, nonché tutti i libri contabili previsti dalle norme fiscali e dalle norme civili in materia di associazioni di promozione sociale.

18. Rendiconto economico – finanziario

L’esercizio dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'associazione deve convocare il Consiglio direttivo, al quale compete l’approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all'attività svolta nell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il rendiconto, redatto in qualunque forma purché conforme alle norme vigenti, deve restare depositato presso la sede dell'associazione per i quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla consultazione.

I rendiconti approvati devono essere tenuti e conservati a norma di legge e sono disponibili per la visione da parte dei soci presso la sede previa richiesta scritta al Presidente.

19. Scioglimento dell'associazione.

L’associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo associativo, per l’impossibilità di raggiungerlo, per il venire meno di tutti gli associati o per delibera dell’assemblea.

In ipotesi di scioglimento dell’associazione l’assemblea nominerà, nel caso di esistenza di un patrimonio da liquidare, uno o più liquidatori, determinandone i poteri e specificandone le funzioni.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’associazione di devolvere il patrimonio esistente a fini di utilità sociale, ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

20. Clausola compromissoria

Le controversie riguardanti l’esecuzione o l’interpretazione del presente atto costitutivo e che possano formare oggetto di compromesso daranno luogo ad un arbitrato rimesso al giudizio insindacabile di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. L’arbitro sarà scelto dì comune accordo delle parti contendenti ed, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Egli renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall’accettazione della nomina.

21. Regime legale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto valgono le norme in materia di associazioni di promozione sociale previste dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, le norme previste dal codice civile in materia di associazioni, nonché le norme relative agli enti non commerciali previste dalla normativa fiscale.

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